Corte d'assise d'appello di Firenze
Inventario cartaceo N/329, consultabile in sala studio Le corti d’assise d’appello vennero istituite dalla legge 10 aprile 1951 n. 287, nel quadro del riordinamento generale dei giudizi d’Assise. La legge rispondeva ad un’esigenza di giustizia sostanziale largamente avvertita, massimamente in relazione ai reati più gravi, introducendo il secondo grado di giudizio nei procedimenti d’Assise, fino ad allora inappellabili nel merito. Essa rispettava ed attuava i principi costituzionali dell’obbligo della motivazione di tutti i provvedimenti giudiziari (art. 111 Cost.) e della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia (art. 102 Cost.). Il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951 n. 757, assieme alle piante organiche degli uffici giudiziari, stabilì il numero delle Corti d’assise e quello delle Corti d’assise d’appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni ed il numero dei giudici popolari, giusta la delega accordata al Governo dall’art. 6 della stessa legge 10 aprile 1951. La Corte d’assise d’appello è composta di un consigliere di Corte di cassazione, che la presiede, di un consigliere di Corte d’appello, di sei giudici popolari; magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio unico. La medesima legge istitutiva detta le norme per la scelta dei giudici popolari e per la composizione definitiva del collegio giudicante; contiene norme procedurali di modifica e d’integrazione ad alcuni articoli del Codice di procedura penale del 1931 ed a leggi di procedura; detta, infine, norme di diritto sostanziale riguardanti la competenza. Questa è determinata qualitativamente: in base cioè alla natura intrinseca del delitto, con l’enumerazione tassativa della fattispecie. La competenza ricalca, ovviamente, quella dell’Assise di primo grado: delitti consumati o tentati contro la personalità dello Stato (libro II, titolo I del Codice penale), strage (art. 422), epidemia (art. 438), avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439), omicidio semplice e aggravato, infanticidio per causa d’onore, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio (artt. 575-580), omicidio preterintenzionale (art. 584), omicidio e lesione a causa d’onore (art. 587), riduzione in schiavitù, tratta o commercio di schiavi, alienazione o acquisto di schiavi, plagio (artt. 600-604), rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; uso di armi in duello, duello irregolare, commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, abuso di sistemi di correzione o di disciplina, maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (artt. 396, 397, 442, 571, 572), se dal fatto sia derivata la morte di una o più persone [notizie riprese dall'introduzione dell'inventario sommario del 2004, a cura di Claudio Lamioni]
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